|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Il
D.Lgs. 626/94 modificato e integrato dal D.Lgs. 242/96 recepisce
la direttiva CEE 89/654 relativa alle prescrizioni minime per la
sicurezza e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a contenere
posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della
medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile
per il lavoro.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati, tenendo conto, se
del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
Le disposizioni relative al superamento delle barriere
architettoniche non si applicano ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere comunque
adottate misure idonee a consentire la mobilità. |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
Documenti e certificazioni: |
|
 |
scarica il
file |
|
|
|
|
|
|
|
L'elenco riportato di seguito indica i
documenti ed i certificati che, in linea generale, debbono
essere richiesti alle autorità competenti e tenuti a
disposizione degli organi di controllo nei luoghi di lavoro.
Il documento di valutazione del rischio consentirà di
individuare la documentazione specifica per ogni unità
lavorativa.
Planimetrie.
Certificato di agibilità o di abitabilità:
- viene rilasciato dal Comune nel quale è ubicato l'edificio;
R.D. 1265 del 27/7/1934 Testo Unico delle Leggi sanitarie, art.
221.
Denuncia degli impianti di messa a terra (mod.B) - Verbali di
prima verifica;
- richieste o verbali delle verifiche periodiche.
Denuncia degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche (mod. A)
- Verbali di prima verifica;
- richieste o verbali delle verifiche periodiche.
Dichiarazione di conformità ed elenco dei materiali utilizzati
per impianti descritti nel D.P.R. 447/91 e realizzati dopo il
13/3/90.
Progetto obbligatorio per gli impianti descritti nelle:
- legge 46/90;
- legge 10/91;
- legge 1415/42;
- D.M. 01/12/75;
- D.M. 577/82.
Indagini ai sensi del D.Lgs. 277/91.
Ascensori e montacarichi.
- Licenza di esercizio;
- rinnovo annuale della licenza di esercizio;
- richieste o verbali delle verifiche periodiche;
- contratto di manutenzione.
Installazioni in luoghi con pericolo di esplosione o di
incendio.
- Verbali di prima verifica;
- verbali delle verifiche periodiche.
Autorizzazione per lavorazioni insalubri.
- D.M. 2/3/87.
Impianti termici.
- Libretto di impianto (potenza nominale < 35 Kw);
- libretto di centrale (potenza nominale * 35 Kw);
- richieste o verbali delle verifiche periodiche;
- contratto di manutenzione.
Apparecchi a pressione.
- Libretto di impianto;
- richieste o verbali delle verifiche periodiche;
- contratto di manutenzione.
C.P.I. o N.O.P.
- Sono soggetti alle verifiche periodiche dei Vigili del Fuoco
ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi i depositi
e le industrie pericolose indicate nel D.P.R. 26 maggio 1959, n.
689 e successive modificazioni e nella Circ. Min. Interni 2
giugno 1982, n. 25/MI.SA.
- Per attività esistenti, fino alla data del 25/12/84 veniva
rilasciato il nulla osta provvisorio (N.O.P.).
Autorizzazione sanitaria.
- Deve essere richiesta al Sindaco del Comune nel quale è
ubicata la scuola, qualora nella stessa vengano preparati o
somministrati pasti.
Legge n. 283 del 30/4/62.
D.P.R. n. 327 del 26/3/80.
Scarichi.
- Per la tutela delle acque dall'inquinamento, tutti gli
scarichi provenienti da edifici realizzati dopo il 1976 devono
essere autorizzati dal Sindaco al quale deve esserne fatta
richiesta.
Legge n. 319 del 10/5/76 e successive modificazioni.
Rifiuti.
- Lo scarico dei rifiuti speciali, tossici e nocivi prevede che
i rifiuti vengano prima accumulati e successivamente vengano
smaltiti mediante una ditta abilitata.
- L'autorizzazione allo smaltimento deve essere concessa, a
richiesta del datore di lavoro, dal Sindaco del Comune di
competenza.
- Presso l'unità produttiva deve essere a disposizione il
registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale annotare il
prelievo degli stessi da parte della ditta incaricata.
- Legge 319 del 10/5/76;
legge 650 del 24/12/79;
D.P.R. 915 del 10/9/82
D.L.gs. 22 del 5/2/97
D.L.gs. 389 dell'8/11/97
Emissioni inquinanti in atmosfera.
- Il D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 riporta le norme, in
materia di qualità dell'aria, relativamente all'inquinamento
prodotto dagli impianti industriali.
- I valori minimi di emissioni inquinanti sono forniti dal D.M.
del 12/7/90.
- Le emissioni prodotte dai laboratori scolastici vengono
considerate tra le attività ad inquinamento atmosferico poco
significative.
D.P.R. 25/7/91 (punto 19 dell'allegato 1).
- Le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo non
richiedono autorizzazione.
D.P.R. 25/7/91.
- Con D.P.C.M. del 21/7/89 per le attività a ridotto
inquinamento atmosferico le regioni e le altre autorità citate
nell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 possono
richiedere domande di autorizzazione con modelli semplificati
dai quali siano deducibili le quantità e le qualità delle
emissioni.
D.P.R. 25/7/91.
Registro infortuni.
- Il D.M. 12/9/58 ha sancito l'obbligo per le aziende di tenere
il registro degli infortuni sul luogo di lavoro.
Il registro che deve essere conforme al modello allegato al D.M.
sopracitato; prima di essere posto in uso deve essere vidimato
presso gli uffici della ASL competente per territorio.
Deroga per i luoghi di lavoro di altezza inferiore a quella
prevista.
- D.P.R. 303/56, art. 6.
Deroga per i luoghi di lavoro in locali sotterranei o
semisotterranei.
- D.P.R. 303/56, art. 8. |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
I
locali chiusi: |
|
 |
scarica il
file |
|
|
|
|
|
|
|
I
locali chiusi devono essere ben difesi contro gli agenti
atmosferici e provvisti di un isolamento termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei
lavoratori.
Devono avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
dell'aria.
Devono essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità.
Devono avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene. limite minimo di altezza di un
locale chiuso destinato al lavoro deve essere di almeno 3 m.
netti.
Il limite minimo di cubatura di un locale chiuso destinato al
lavoro deve essere di almeno 10 mc. per lavoratore. Il valore
indicato s'intende lordo cioè senza deduzione dei mobili,
macchine e impianti fissi. |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
L'altezza la superficie e la cubatura: |
 |
scarica il
file |
|
|
|
|
|
|
|
Il
limite minimo di superficie di un locale chiuso destinato al
lavoro deve essere di almeno 2 mq. per lavoratore. Il valore
indicato s'intende lordo, cioè senza deduzione dei mobili,
macchine e impianti fissi.
L'organo di vigilanza competente per territorio può consentire
altezze minime inferiori a quelle previste purché siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione.
Per i locali destinati a uffici indipendentemente dal tipo di
azienda e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di
altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica
vigente.
Normalmente in Italia la normativa urbanistica vigente prevede
altezze intorno ai 2,70 m.; un'eccezione è, per esempio,
rappresentata dai Comuni di alta montagna, dove, per favorire il
risparmio energetico, sono consentite altezze inferiori. |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
Le pareti: |
 |
scarica il
file |
|
|
|
|
|
|
|
Quando
non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali
di lavoro devono essere a tinta chiara.
Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate nei locali o nelle vicinanze dei posti di
lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino
all'altezza di 1 m. dal pavimento, ovvero essere separate dai
posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo tale che i
lavoratori non possano entrare in contatto con le stesse.
L'altezza di 1 m. viene elevata quando ciò è necessario in
relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora
esse vadano in frantumi.
Le aperture nelle pareti che presentano pericolo di caduta da
altezze superiori ad 1 m., devono essere provviste di barriere o
di parapetti a norma. |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
I
pavimenti: |
 |
scarica il
file |
|
|
|
|
|
|
|
I
pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e
antisdrucciolevoli.
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi di
lavoro o di passaggio comprese le fosse ed i pozzi, devono
essere provviste di solide coperture o di parapetti normali,
atti ad impedire le cadute delle persone. Quando dette misure
non siano attuabili, le aperture devono essere munite di
apposite segnalazioni di pericolo. |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
Le finestre e i lucernari: |
 |
scarica il
file |
|
|
|
|
|
|
|
Le
finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere
posizionati in modo da non costituire un pericolo per i
lavoratori.
Le finestre ed i lucernari devono essere realizzati in modo da
consentire la loro pulitura senza rischio per i lavoratori che
effettuano il lavoro e per quelli presenti.
Le finestre devono avere parapetti alti almeno 90 cm. |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
Le
porte e i portoni: |
 |
scarica il
file |
|
|
|
|
|
|
|
Le porte
dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione,
e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle
persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro
Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino
pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio o le
attività che vi si svolgono comportino l'impiego di più di 5
lavoratori, almeno una porta ogni 5 addetti deve essere apribile
nel verso dell'esodo e deve avere larghezza di almeno m. 1,20.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni che non comportano
pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio e vi
lavorano normalmente fino a 25 lavoratori, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m. 0,80.
Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m.
1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%.
Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono
con le porte e i portoni si applica la norma: "le vie e le
uscite di emergenza devono avere altezza minima di m. 2,0 e
larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio."
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte
girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
Accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione
dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni
sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono
essere segnalate e sgombre.
Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni non sono costituite da materiali di sicurezza, queste
devono essere protette contro lo sfondamento.
Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza
che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre
di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare
senza rischi d'infortuni per i lavoratori.
Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono
essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente
alla normativa vigente.
Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte con facilità.
I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993
devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed
ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni quelle che
comportano pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio
e vi lavorano normalmente da 25 a 50 lavoratori, il locale deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 1,20
che si apra nel verso dell'esodo.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni che non comportano
pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio e vi
lavorano normalmente un numero di lavoratori compreso tra 51 e
100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m. 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m.
0,80; entrambe devono aprirsi nel verso dell'esodo.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni che non comportano
pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio e vi
lavorano normalmente più di 100 persone, il locale deve essere
provvisto di una porta avente larghezza minima di m. 1,20, e di
una porta avente larghezza minima di m. 0,80, entrambe con
apertura nel verso dell'esodo, e, in aggiunta a queste, deve
essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso
dell'esodo avente larghezza minima di m. 1,20 per ogni 50
lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e
50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. Il
numero complessivo delle porte può anche essere minore, purché
la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m.
0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2%.
Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono essere
muniti di dispositivi d'arresto di emergenza facilmente
identificabili ed accessibili e devono poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
Le porte ed i portoni apribili nei due versi in luoghi di lavoro
già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27
novembre 1994 non si applicano le disposizioni concernenti la
larghezza, delle porte che debbano, comunque, essere conformi a
quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza
di abitabilità. |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
Le
scale fisse e i gradini: |
 |
scarica il
file |
|
|
|
|
|
|
|
Le
scale fisse e i gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo
da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza.
I gradini delle scale fisse devono avere pedata e alzata
dimensionata a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze
del transito.
Le scale fisse ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra
difesa equivalente.
Le rampe delle scale fisse delimitate da due pareti devono
essere munite di almeno un corrimano. Parapetto: altezza minima
un metro. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|